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venerdì 7 giugno 2013

Società pubbliche: senza "trasparenza" non si può più pagare

Il 14 marzo 2013, il fu Governo Monti ha emanato un Decreto Legislativo, il n. 33, oggi ampiamente in vigore, che ha per oggetto il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni".
Il provvedimento, corposo, riguarda prima facie solo le pubbliche amministrazioni, gravate da numerosi adempimenti, in parte già presenti (ma dotati di nuova cogenza), in parte del tutto inediti.
Tuttavia, il D.Lgs 22/2013 - secondo un'ormai consolidata prassi normativa (discendente dall'orientamento giuridico che assimila sempre più le società pubbliche a pubbliche amministrazioni tout court), - finisce per impattare anche sulle società partecipate e gli organismi controllati, ed in modo particolarmente incisivo.
Il riferimento va all'articolo 22, rubricato "obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato".
Ebbene, questo articolo, almeno nell'immediato, rischia di paralizzare le società pubbliche, creando un problema finanziario affatto trascurabile (ovvero, il blocco indiscriminato dei pagamenti).

La prima parte dell'articolo riguarda, come d'altronde recita il titolo, gli obblighi cui devono sottostare le pubbliche amministrazioni.
Esse, a mente del comma 1, sono tenute a pubblicare (ed aggiornare annualmente)
  • l'elenco degli enti pubblici istituti, finanziati e/o vigilati, ovvero sui quali l'ente abbia potere di nomina degli amministratori
  • l'elenco delle società partecipate direttamente
  • l'elenco degli enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione
L'ambito di applicazione è amplissimo: infatti, come specifica espressamente la lettera (c) del comma, il nomen iuris non conta; qualunque sia la forma giuridica dell'organizzazione, se una pubblica amministrazione nomina un componente degli organi di governo, ovvero se ha poteri di vigilanza, o ancora se la finanzia, allora è tenuta a pubblicare i dati di questa organizzazione negli elenchi previsti.
Elenchi che, a dire il vero, hanno una struttura particolarmente impegnativa. Con la pubblicazione, infatti, deve essere reso noto:
  • le funzioni attribuite, le attività svolte in favore dell'amministrazione e/o le attività di servizio pubblico affidata (comma 1)
  • la ragione sociale
  • la misura dell'eventuale partecipazione
  • la durata dell'impegno dell'amministrazione
  • l'onere complessivo a qualunque titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione pubblica
  • il numero dei rappresentanti nominati dall'amministrazione
  • il loro trattamento economico complessivo
  • i risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi
  • gli incarichi di amministratore ed il relativo trattamento economico complessivo (comma 2)
Il sito dell'amministrazione pubblica, inoltre, deve riportare (comma 3) il collegamento con i siti istituzionali delle organizzazioni che compaiono negli elenchi
.
E' il comma 4, tuttavia, ad avere effetti dirompenti:
Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata
La sanzione è molto pesante e, soprattutto, penalizza in primo luogo le società e gli enti partecipati e controllati e non, come sarebbe maggiormente logico, la pubblica amministrazione inadempiente.
Va inoltre segnalato che le disposizioni del comma 4 sono già in vigore e che la norma non prevede alcun periodo transitorio.
Di conseguenza, se in questo momento un ente pubblico sta pagando il corrispettivo di una società di servizi pubblici (ovvero sta trasferendo fondi ad una sua fondazione) senza aver pubblicato i dati richiesti, sta compiendo un illecito.
Illecito che, nella misura in cui il D.lgs tende a sanzionare patrimonialmente i responsabili del mancato adempimento, rischia di configurarsi come immediato danno erariale.

La situazione, già di per sé complicata, si complica ulteriormente se si passano ad esaminare i requisiti per soddisfare gli obblighi di trasparenza imposti.

Come detto, tra le "pubblicazioni" da effettuare c'è anche il link al sito istituzionale di ogni singola organizzazione partecipata, controllata e/o finanziata (comma 3).
Tuttavia, il citato comma 3 afferma anche che in tali siti internet (esterni all'amministrazione) "sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15".
Ebbene, i citati articoli 14 e 15 riguardano gli organi di indirizzo politico, i dirigenti ed i consulenti della pubblica amministrazione ed impogono pubblicazione dei curricula, dei compensi, degli atti di nomina, del cumulo degli incarichi e di altre informazioni.

L'ultimo parte del comma 3, quindi, sembrerebbe traslare tali obblighi anche alle società partecipate (estendendo, ovviamente, anche le sanzioni ivi previste: ovvero la responsabilità amministrativa per la mancata pubblicazione, quantificata nella misura dei compensi erogati ai destinatari degli incarichi in parola).
Ma questa previsione, oltre ad applicare la disciplina in questione alle società ed enti controllati, rende anche più complesso stabilire l'effettività del rispetto degli obblighi di trasparenza ai fini del legittimo pagamento.

La questione sta in questi termini:

  1. perché il pagamento di un corrispettivo o il trasferimento di somme sia legittimo, la pubblica amministrazione deve aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 22;
  2. tra tali obblighi, c'è anche il collegamento al sito istituzionale del destinatario del pagamento; 
  3. il sito istituzionale in questione, però, deve contenere tutti i dati relativi agli organi di amministrazione, ai dirigenti ed ai consulenti

La domanda è: se il sito del destinatario del pagamento non contiene le informazioni previste, è possibile procedere al pagamento?

La risposta a questo interrogativo non è affatto pacifica.
Anche se non appare del tutto logico far derivare da un mancato adempimento di terzi il mancato rispetto di un obbligo in capo alla pubblica amministrazione, il tenore letterale del comma 3 fa protendere per la conclusione inversa: la presenza dei dati richiesti sui siti web delle società ed organismi partecipati è indispensabile per rendere legittimo il pagamento,  altrimenti non sarebbe possibile adempiere (testualiter) alla pubblicazione del "collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo ed ai soggetti titolari di incarico".
Tra l'altro, a favore di questa conclusione militerebbe anche un ulteriore ordine di ragioni: dal momento che le organizzazioni in questione sottostanno al potere di indirizzo e controlla della P.A., potrebbe sostenersi che è compito di quest'ultima fare in modo che le informazioni sui dirigenti e consulenti siano pubblicati, avendo la stessa il potere di imporlo.

Si tratta di difficoltà interpretative a cui, tuttavia, ciascun ente dovrà dare una risposta immediatamente. Difatti, come si è rilevato in precedenza, già in questo momento non è possibile procedere ai pagamenti se non avendo adempiuto agli obblighi di trasparenza imposti dal D.Lgs 33/2013.
Il che, tra l'altro, ha un'immediata conseguenza operativa.
Da oggi in poi, infatti, il rispetto degli obblighi in parola dovrebbe essere attestato dal dirigente competente sulla spesa nell'atto di liquidazione (integrando gli atti eventualmente già disposti).
Di ritorno, in assenza di tale attestazione (o in caso di mancato rispetto degli obblighi), il responsabile finanziario sarebbe tenuto a non registrare l'atto di liquidazione in parola e, comunque, a non procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento...

Non sfuggirà che la questione è particolarmente delicata. Sarà quindi bene che tutti gli enti si affrettino a

  • compiere una ricognizione volta ad individuare tutti i soggetti giuridici per cui sussiste l'obbligo di pubblicazione (ricognizione non immediata, dal momento che spesso gli enti hanno la facoltà di nominare dei propri rappresentanti, anche se non detengono quote di partecipazione e non finanziano l'organizzazione)
  • raccogliere e pubblicare i dati previsti
  • imporre che ciascuna organizzazione applichi al proprio interno gli articoli 14 e 15, pubblicando sui propri siti i dati relativi ad amministratori, dirigenti e consulenti.
Il tutto, come detto, in tempo per il pagamento dei prossimi stipendi...





1 commento:

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