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martedì 4 settembre 2012

Spending Review. Consip per tutti: anche gli enti locali devono ricorrere alle convenzioni

Le disposizioni del Dl 95/2012 convertito in legge rafforzano il sistema delle convenzioni Consip e obbligano anche gli enti locali a farvi ricorso per alcune tipologie di beni e servizi. Il quadro è stato ridefinito dall'articolo 1 nella formulazione scaturita dal maxiemendamento. Il comma 3 evidenzia l'obbligatorietà del ricorso a questa procedura in forza di quanto stabilito dalla norma-chiave, individuata nell'articolo 26, comma 3, della legge 488/1999 e dall'articolo 1, comma 499, della legge 296/2006 (recentemente modificato dalla legge 94/2012). Quest'ultima disposizione prevede l'obbligo di adesione alle convenzioni Consip per le amministrazioni statali (tranne scuole e università) e l'obbligo di utilizzo delle convenzioni stipulate dalle centrali regionali da parte del servizio sanitario nazionale. 

La stessa norma delinea come facoltativo l'utilizzo del sistema da parte delle altre amministrazioni pubbliche (ad esempio gli enti locali e le Camere di commercio), stabilendo tuttavia che esse sono tenute a utilizzare i parametri di qualità e prezzo, sia delle convenzioni stipulate dalla centrale di committenza statale che da quelle regionali, come limiti massimi per la stipulazione dei contratti (quindi come dato massimo per le basi d'asta nelle gare e negli affidamenti in economia). L'articolo 26 della legge 488/1999 prevede peraltro una specifica esclusione, evidenziando come il meccanismo previsto dal comma 3 non si applichi comunque ai Comuni con popolazione fino a mille abitanti (5 mila abitanti in montagna). Rispetto alla fascia degli enti di minori dimensioni, comunque, l'articolo 1, comma 4, del Dl 95/2012 delinea in alternativa alle gare aggregate, previste dall'articolo 33 del codice dei contratti, il ricorso agli strumenti di acquisto in forma telematica gestiti da Consip e dalle centrali di committenza regionali. Tuttavia il comma 7 dello stesso articolo 1 del decreto spending review sancisce un obbligo specifico per tutte le amministrazioni pubbliche e per tutte le società inserite nel «consolidato Istat», stabilendo che tali soggetti devono fare ricorso alle convenzioni Consip o a quelle delle centrali regionali per l'acquisto di una serie di beni e servizi a consumo intensivo: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.Il comma 13 prevede anche un interessante meccanismo, finalizzato ad assicurare vantaggi economici alle amministrazioni pubbliche, quando la Consip stipuli una convenzione per l'acquisto di determinate tipologie di beni o servizi e queste abbiano prezzi inferiori a quelli dei contratti di appalto che le stesse amministrazioni hanno in corso per i medesimi beni o servizi con altri operatori economici. In tal caso le stazioni appaltanti possono recedere dal contratto (pagando le prestazioni eseguite oltre al decimo delle prestazioni non eseguite) con un preavviso breve (quindici giorni) qualora l'appaltatore non accetti la proposta migliorativa formulata da Consip rispetto ai parametri della propria convenzione.Questa modulazione del diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 del Codice civile, anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. Inoltre, nei futuri contratti le clausole di recesso dovranno essere rese conformi, in quanto ogni patto contrario alla disposizione sarà nulla. Un meccanismo particolare è reso regola generale dall'articolo 1, comma 16-bis, del Dl 95/2012, il quale integra l'articolo 26 della legge 488/1999 con una disposizione in base alla quale le convenzioni centralizzate possono essere stipulate con una o più imprese alle condizioni contrattuali migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente.Tale disposizione costituisce il primo dato normativo in materia di contratti pubblici che consente l'affidamento multiplo a più operatori economici in base al risultato di una gara. 



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